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BENESSERE DEGLI ANIMALI E PET TERAPHY

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2003 Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regiodecreto 27 luglio 1934, n. 1265;Visto l'art. 24 del regolamento di polizia veterinaria, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";Considerato che l'Italia ha firmato la "Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia", approvata aStrasburgo il 13 novembre 1987;Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativo al benessere degli animali da compagnia e la pet-therapy, stipulato il 6 febbraio 2003;Visto l'art. 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n.400;Sulla proposta del Ministro della salute;


Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto recepisce l'accordo di cui all'allegato 1,stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le region ie le province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplina il particolare rapporto di affezione tra l'uomo e l'animale, al fine di rendere piu' omogeneo l'intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da compagnia.
2. In particolare il testo dell'accordo prevede, da parte del Governo e delle regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di disposizioni finalizzate ad:
a) assicurare il benessere degli animali;
b) evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti;
c) consentirne l'identificazione, attraverso l'utilizzo diappositi microchips, su tutto il territorio nazionale;
d) utilizzare la pet-therapy per la cura di anziani e bambini.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2003

Il Presidente: Berlusconi
Il Ministro della salute: Sirchia
Avvertenza: si comunica che il testo dell'accordo riguardante il presente decreto e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2003.

ORDINANZA 24 dicembre 2002
Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici
(GU n. 15 del 20-1-2003)


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare
l'art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della
tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta
convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e
l'ambiente;
Considerato che il perseguimento del sopra citato obiettivo di
tutela degli animali d'affezione comporta la necessita' e l'urgenza
di adottare, in assenza di apposita normativa comunitaria, una specifica disciplina cautelare per i cani e gatti domestici, anche al fine di impedire riprovevoli utilizzi commerciali delle relative
pelli e pellicce, oggetto di segnalate, illecite introduzioni nel
territorio nazionale;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista l'ordinanza 21 dicembre 2001 recante misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici;
Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato
l'adozione della predetta ordinanza 21 dicembre 2001;
Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e successive modifiche;

Ordina:

Art. 1
1. E' vietato:
a) utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per
la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie
animali;
b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto
delle specie di cui alla lettera a);
c) introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e
di gatto delle specie di cui alla lettera a), per qualsiasi finalita'
o utilizzo, nonche' capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali.
Art. 2
La violazione della predetta ordinanza comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale.
All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.
La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002
Il Ministro: Sirchia

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO


Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto lo schema di decreto in oggetto, trasmesso con nota del 30 dicembre 2002 dal Ministero della salute, che definisce, nell'ambito della disciplina degli animali da compagnia, alcuni principi fondamentali per una maggiore e sempre piu' corretta interrelazione tra l'uomo e i predetti animali, per assicurare in ogni circostanza il loro benessere, evitarne riprovevoli utilizzi sia diretti che indiretti e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignita' anche nell'ambito delle realta' terapeutiche innovative;
Considerato che, in sede tecnica, il 14 gennaio 2003, i rappresentanti delle Regioni hanno chiesto che i contenuti del decreto fossero recepiti in un accordo tra Governo e Regioni, alla luce delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione e che tale richiesta e' stata accolta dai rappresentanti del Ministero della salute;
Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 16 gennaio 2003 i presidenti hanno chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento e che a seguito del successivo incontro tecnico, sono state concordate tra le Regioni e il Ministero della salute alcune modifiche;
Rilevato che, con nota del 31 gennaio 2003, il Ministero della salute ha trasmesso nuovamente il testo dell'accordo nella stesura definitiva;
Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle Regioni hanno espresso l'avviso favorevole sull'accordo in oggetto;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e Province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seuente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati;

Art. 1. Finalita' e definizioni

1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. Ai fini del presente accordo, si intende per:
a) "animale da compagnia": ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attivita' utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicita'. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
b) "allevamento di cani e gatti per attivita' commerciali": la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
c) "commercio di animali da compagnia": qualsiasi attivita' economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attivita' di toelettatura e di addestramento.

Art. 2. Responsabilita' e doveri del detentore

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche che individuino responsabilita' e doveri del detentore dell'animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene e' responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'eta', il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantita' sufficiente e con tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
c) consentirgli un'adeguata possibilita' di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Art. 3. Controllo della riproduzione

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinche' chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante. Le Regioni stabiliscono, inoltre, che il proprietario o detentore di cani provveda alla iscrizione all'anagrafe canina di norma entro trenta giorni dalla nascita, o dall'inizio della detenzione.

Art. 4. Sistema di identificazione dei cani

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero della salute si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del randagismo mediante:
a) l'introduzione del microchips, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1 gennaio 2005;
b) la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, che garantisca la connessione con quella di cui alla lettera c) del presente articolo;
c) l'attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute, intesa come indice dei microchips, inviati dalle singole anagrafi territoriali.
2. Ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente punto, il Ministero della salute e le Regioni si impegnano a concordare, entro centoventi giorni dalla stipula del presente accordo, le modalita' tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico.

Art. 5. Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre all'autorizzazione di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, anche le attivita' di commercio, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c). A tal fine, le Regioni richiedono, almeno, i seguenti requisiti:
a) la conformita' ai requisiti di cui all'allegato A del presente accordo;
b) le generalita' della persona responsabile dell'attivita';
c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attivita';
d) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attivita', di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;
f) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attivita' abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle Autorita' sanitarie dell'Azienda Sanitaria locale che ha effettuato il sopralluogo;
g) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
2. I requisiti dell'allegato A non si applicano alle attivita' di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.
3. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provvede ad indicare le modalita' di detenzione delle altre specie di animali da compagnia.

Art. 6. Pubblicita', spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vietano la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di eta' inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di eta' superiore la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorita' sanitarie territoriali.
2. In occasione di attivita' di commercio, di pubblicita', di spettacolo, di sport, di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro, che implichino l'utilizzazione di animali da compagnia, le Regioni possono prescrivere che l'organizzatore delle manifestazioni versi una quota, fino al 5% dell'incasso. L'entita' ed il criterio di prelievo sono stabiliti dalla Regione territorialmente competente alla quale deve essere effettuato il versamento. La Regione e' vincolata all'utilizzo di tali fondi per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.

Art. 7. Programmi di informazione e di educazione

1. Il Ministero della salute promuove programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy. Detti programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento, all' addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano l'attenzione sui seguenti aspetti:
a) l'addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la pet-therapy o a fini commerciali o da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze specifiche;
b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
d) la necessita' di scoraggiare:
1) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilita' parentale;
2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
e) la promozione della rilevanza dell'iscrizione dei cani all'anagrafe territoriali.
2. E' rimessa alla valutazione discrezionale delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, la promozione di programmi di informazione e di educazione analoghi a quelli di cui al comma 1.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, promuovono ed attuano corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.

Art. 8. Manifestazioni popolari

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonche' per garantire la sicurezza e l'incolumita' delle persone che assistono alle manifestazioni.

Art. 9. Tecniche di pet-therapy accoglienza degli animali e cimiteri

1. Ai fini di agevolare una piu' ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della "pet-therapy", le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano valutano l'adozione di iniziative intese a:
a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprieta' o con animali comunque utilizzabili per la "pet therapy";
b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei disabili.
2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono promuovere, a livello alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari, l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti e degli altri animali da compagnia.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria.

Roma, 6 febbraio 2003
Il Presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino

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